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Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013 (Rv. 625045 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Appello - Natura - Specifiche censure - Necessità - Conseguenze sull'onere probatorio - Fascicolo dell'appellato contenente documenti favorevoli all'appellante e da questi non prodotti in copia - Mancata restituzione del fascicolo dell'appellato - Effetti - Onere di attivazione dell'appellato - Modalità.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625045-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, ovvero richiedendo al giudice che ordini, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., all'appellato non costituito l'esibizione dei documenti già contenuti nella produzione ritirata, senza che osti, a tal fine, il divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di prove già acquisite agli atti di causa e non di nuove prove.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)