Sez. 2 - , Ordinanza n. 29716 del 12/12/2017 (Rv. 646598 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Art. 123 bis disp. att. c.p.c. - Documenti prodotti in primo grado - Giudizio d'appello - Ordine di produrne copia - Limiti
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
Alla luce dell'art. 123 bis delle disp. att. c.p.c., il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti (oltre che di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado), già prodotti nel grado precedente del giudizio, è da ritenere limitato all'ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive, mentre non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)