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Sez. 3, Sentenza n. 2496 del 24/11/1970 (Rv. 348778 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IUS SUPERVENIENS - PROPOSIZIONE DI AZIONE PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DI UNA LOCAZIONE - SOPRAVVENIENZA DI LEGGI DI PROROGA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348778-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IUS SUPERVENIENS - PROPOSIZIONE DI AZIONE PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DI UNA LOCAZIONE - SOPRAVVENIENZA DI LEGGI DI PROROGA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*

Quando sia stata proposta un'Azione diretta alla declaratoria di cessazione, alla data legislativamente stabilita, della proroga di un contratto di locazione in corso, il giudice di merito deve applicare le leggi di proroga (nella specie, le leggi 30 settembre 1961, n 975 e 29 giugno 1962 n 569) sopravvenute nella pendenza del giudizio ed in vigore al momento della pronuncia della sentenza.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2, Legge 29/06/1962 num. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)