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Sez. 3, Sentenza n. 2282 del 16/06/1976 (Rv. 381078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - JUS SUPERVENIENS - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONTRATTI AGRARI).*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - JUS SUPERVENIENS - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONTRATTI AGRARI).*

Lo jus superveniens rende proponibile una domanda nuova in appello, in deroga al divieto dell'art 345 cod proc civ, quando si tratta di una regolamentazione giuridica nuova di una situazione di fatto gia dedotta in primo grado, mentre la deroga non e consentita se la allegazione della situazione di fatto viene formulata per la prima volta in grado d'appello. (nella specie, la suprema Corte ha affermato l'ammissibilita, nel giudizio di appello, della richiesta del locatore di sostituire alla domanda di rilascio del fondo concesso in affitto alla scadenza contrattuale, quella di cessazione del rapporto al termine del periodo minimo di quindici anni, fissato per l'affitto a conduttore non coltivatore diretto dall'art 17, legge 11 febbraio 1971 n 11, legge entrata in vigore durante il corso del giudizio di primo grado). (V 2730/75, mass n 376731; (V 2264/75, mass n 376073; (V 1568/74, mass n 369728; (V 2496/70, mass n 348778).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)