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Sez. L, Sentenza n. 1084 del 04/02/1987 (Rv. 450643 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE DI UN NUMERO MINIMO DI ADERENTI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450643-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE DI UN NUMERO MINIMO DI ADERENTI - LEGITTIMITÀ.*

L'art. 19 della legge n. 300 del 1970 - giudicato legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 6 marzo 1974 - lascia alle parti la Determinazione dei modi e delle condizioni di Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Pertanto, è legittima la pattuizione collettiva (nella specie, art. 3 della convenzione del giugno 1970) che, per la formazione di tali rappresentanze, prevede l'adesione di un numero minimo (nella specie, almeno otto) di aderenti alla medesima associazione. (nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice del merito circa la necessità d'intendere il requisito dell'adesione del numero minimo di lavoratori come stabilito non solo per la Costituzione ma anche per il rinnovo delle rappresentanze). (V 306/84, mass n 432575; (V 6579/82, mass n 424220).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)