Sez. U, Sentenza n. 5296 del 12/06/1997 (Rv. 505154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE | Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Presupposti - Adesione di un numero minimo di lavoratori - Successivo venir meno del requisito - Disconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale - Liceita.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE
L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori lascia alle parti la determinazione dei modi e delle condizioni di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali sicché è legittima la pattuizione collettiva (quale l'art. 3 della Convenzione del 24 giugno 1970 applicabile al settore del credito e delle Casse di risparmio) che, per la formazione di tali rappresentanze, prevede l'adesione di un numero minimo di aderenti alla medesima associazione (nella specie, almeno otto); in tal caso il successivo venir meno del requisito dell'adesione del numero minimo di lavoratori, in quanto stabilito non solo per la costituzione, ma anche per la persistenza della rappresentanza sindacale, ne legittima il disconoscimento ad opera del datore di lavoro, senza che possa ritenersi leso il diritto dei lavoratori a tenere riservata la loro adesione al sindacato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)