Sez. 3, Sentenza n. 3304 del 03/05/1988 (Rv. 458710 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ - FATTO VOLONTARIO DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA - COMPORTAMENTO MALIZIOSO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ - FATTO VOLONTARIO DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA - COMPORTAMENTO MALIZIOSO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
In materia di locazioni urbane, il fatto od atto volontario che preclude al locatore il diritto di recesso per necessità ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 è solo quello dallo stesso maliziosamente preordinato allo scopo di creare lo stato di necessità ovvero quello che si concreta in un comportamento inescusabile del locatore medesimo. (nella specie, alla stregua del ribadito principio, non è stata ritenuta ostativa all'Esercizio del diritto di recesso la scelta iniziale del locatore di dare in locazione l'immobile di sua proprietà e di prendere in affitto per le proprie esigenze abitative un altro appartamento, ove successivamente il proprietario di quest'ultimo ne chieda ed ottenga forzosamente il rilascio). (Conf 3908/86, mass n 446735; (Conf 5517/85, mass n 442718).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)