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Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 12/06/1986 (Rv. 446735 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ - FATTO VOLONTARIO DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA - COMPORTAMENTO MALIZIOSO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446735-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ - FATTO VOLONTARIO DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA - COMPORTAMENTO MALIZIOSO - ONERE DELLA PROVA.*

Per escludere che la situazione di necessità legittimi il recesso del locatore dalla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978 (come modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979), non è sufficiente che essa sia causalmente ricollegabile ad un fatto volontario del locatore stesso, occorrendo invece un suo comportamento malizioso, preordinato cioè ad eludere le Disposizioni sulla durata legale del contratto, la prova del quale è a carico del conduttore. (Conf 2462/80, mass n 406189; (Conf 5517/85, mass n 442718).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)