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Sez. L, Sentenza n. 2134 del 30/03/1984 (Rv. 434171 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIE DISCONTINUE O FRAZIONATE - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434171-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIE DISCONTINUE O FRAZIONATE - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE - CRITERI.*

Il giudice, nella Determinazione equitativa del periodo di comporto per malattie discontinue o frazionato, necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., per supplire alla Mancanza di una specifica disciplina legislativa o contrattuale o da parte degli Usi, deve tenere conto di ogni utile elemento di comparazione, e perciò non soltanto della disciplina del comporto che il contratto applicabile detta limitatamente all'ipotesi di un'unica malattia ma anche della disciplina dettata da altri contratti consimili per l'ipotesi di malattie discontinue, essendo, di regola, inammissibile (data la diversità delle relative situazioni) la semplice estensione analogica, a questa seconda ipotesi, del criterio stabilito contrattualmente per la prima (nella specie, dall'art. 38 del C.C.n.L. 14 luglio 1980 per il settore gomma e plastica). (V 432/83, mass n 425229).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 14/07/1980 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)