Sez. L, Sentenza n. 432 del 18/01/1983 (Rv. 425229 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI MALATTIE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI MALATTIE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, secondo comma, cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilità della prestazione per il periodo (cosiddetto di comporto) stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità, va inteso - anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute - in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi della successione, ad intervalli, di una pluralità di malattie, in relazione ad uno stato di salute malferma. Pertanto, anche in quest'ultima ipotesi, il datore di lavoro può recedere dal rapporto solo dopo il superamento del periodo di comporto (come sopra determinato) e indipendentemente dalla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Peraltro, quando il contratto collettivo, prevedendo il comporto anche in relazione al caso della pluralità di malattie, non stabilisca l'arco temporale entro cui il comporto stesso va, in tal caso, considerato, la Determinazione di tale elemento cronologico deve essere effettuata dal giudice del merito - con motivazione adeguata e corretta - mediante ricorso agli Usi e, in Mancanza, all'equità e tenendo presente, eventualmente, la disciplina stabilita, per casi simili a quello al suo esame, da altri contratti collettivi. (V 708/82, mass n 418504; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)