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Sez. L, Sentenza n. 4963 del 01/08/1986 (Rv. 447640 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASO DI MALATTIE EX ART. 2110 COD. CIV. - PORTATA - MANCANZA DI PREVISIONI CONTRATTUALI DEL COSIDDETTO COMPORTO FRAZIONATO O PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE SECONDO EQUITÀ MEDIANTE LA FISSAZIONE ANCHE DEL COSIDDETTO TERMINE ESTERNO - NECESSITÀ - DIPENDENZA DELLA PREDETTA MANCANZA DA PRECISA VOLONTÀ CONTRARIA DELLE PARTI STIPULANTI - NULLITÀ CONSEGUENTE DELLA ESCLUSIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447640-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASO DI MALATTIE EX ART. 2110 COD. CIV. - PORTATA - MANCANZA DI PREVISIONI CONTRATTUALI DEL COSIDDETTO COMPORTO FRAZIONATO O PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE SECONDO EQUITÀ MEDIANTE LA FISSAZIONE ANCHE DEL COSIDDETTO TERMINE ESTERNO - NECESSITÀ - DIPENDENZA DELLA PREDETTA MANCANZA DA PRECISA VOLONTÀ CONTRARIA DELLE PARTI STIPULANTI - NULLITÀ CONSEGUENTE DELLA ESCLUSIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA.*

Il caso di malattia, contemplato dall'art. 2110 cod. civ., si riferisce, oltre che all'ipotesi di malattia unica, anche a quella di una pluralità di episodi morbosi discontinui (della stessa o di diversa natura), sicché, quando la contrattazione collettiva (come, nella specie, il C.C.n.L. 16 maggio 1980 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e affini) non disciplina detta seconda ipotesi, il cosiddetto comporto frazionato o per sommatoria deve essere determinato - in difetto anche di Usi - dal giudice secondo equità, mediante la fissazione anche del cosiddetto termine esterno, e cioè dell'arco di tempo entro il quale le plurime assenze devono essere considerate. A questi principi non si sottrae l'ipotesi in cui la mancata disciplina del comporto frazionato ad opera della contrattazione collettiva sia dipesa da una precisa volontà contraria delle parti stipulanti, perché in tal caso la voluta esclusione è nulla per contrasto con l'inderogabile disciplina legale dell'art. 2110 citato. (V 2134/84, mass n 434171; (V 1853/84, mass n 433921; (V 4328/83, mass n 429232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)