Sez. 5, Sentenza n. 16041 del 20/12/2001 (Rv. 551254 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Presupposti - Sistematica alterazione delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti - Sufficienza - Successiva abrogazione dell'obbligo di emissione di detti documenti - Effetti - Inutilizzabilità dei documenti stessi ai fini di verifica fiscale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di imposta sul valore aggiunto, è legittimo l'accertamento induttivo, ai sensi dell' art. 55, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di sistematica alterazione delle bolle di accompagnamento delle merci viaggianti, essendo questa ben suscettibile di far presumere l'omessa osservanza dell'obbligo di fatturazione delle operazioni concernenti tali merci. Nè l'abrogazione, ex art. 1 del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, dell'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, con eliminazione retroattiva (ex art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) della sanzionabilità della relativa violazione, ha fatto venir meno a detti documenti, emessi sulla base della normativa all'epoca vigente, l'efficacia di prova delle operazioni in relazione alle quali vennero formati, e quindi l'utilizzabilità ai fini della verifica fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 14/08/1996 num. 472 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)