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Sez. 5, Sentenza n. 14484 del 29/09/2003 (Rv. 567228 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Controversia concernente l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento di beni viaggianti - D.P.R. n. 472 del 1996 - Soppressione della bolla di accompagnamento - Principio di legalità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicazione.
Stato
decisa il 2003-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567228-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione delle bolle di accompagnamento di beni viaggianti contenute nel D.P.R. 6 ottobre 1978, n.627, hanno cessato di avere efficacia in forza dell'art.1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n.472, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n.549. Pertanto, in applicazione del principio di legalità introdotto in materia dall'art.3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile - norma applicabile, ai sensi del successivo art. 25, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, - vanno dichiarate non dovute le sanzioni applicate per la violazione di tale obbligo.

Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 147 CORTE COST., DPR 14/08/1996 num. 472 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)