Sez. 5, Sentenza n. 11509 del 07/09/2001 (Rv. 549201 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Presupposti - Irregolarità gravi, numerose e ripetute concernenti omesse annotazioni di corrispettivi e violazioni degli obblighi di fatturazione - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di IVA, è legittimo il ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ove, a carico del contribuente, siano state rilevate, a seguito di verifica contabile "ex" art. 54 dello stesso d.P.R., omesse annotazioni di corrispettivi e violazioni degli obblighi di fatturazione e di dichiarazione per tre consecutivi periodi d'imposta; in tal caso, infatti, le omissioni e le false o comunque inesatte indicazioni accertate sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)