diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 05/05/1973 (Rv. 363727 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 818 DEL 1965 - CONDIZIONI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1973-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363727-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 818 DEL 1965 - CONDIZIONI - EFFETTI.*

La sospensione del corso dei termini processuali disposta dallo art 1 della legge n 818, del 1965 si riferisce esclusivamente ai termini che scadono durante il periodo primo agosto - 15 settembre e, ove il termine sia iniziato a decorrere anteriormente al primo agosto e venga a scadere nel periodo suddetto, essa opera nel senso che il numero dei giorni che intercorrono tra il 31 luglio e la scadenza, si aggiunge, a partire dal 15 settembre, al numero dei giorni decorsi anteriormente al primo agosto. (Conf 1902/71, mass n 352465; 1191/71, mass n 351329).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)