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Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 24/04/1971 (Rv. 351329 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*
Stato
decisa il 1971-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351329-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*

La sospensione dei termini processuali, durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il termine finale scada durante il periodo di tempo fissato dalla norma e non anche se inizi o si esaurisca in un momento immediatamente precedente o successivo al periodo considerato. (Conf 2407'70, mass n 348650' 1713'70, mass n 347659' 4028'69, mass n 344522).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)