Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 24/04/1971 (Rv. 351329 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*
La sospensione dei termini processuali, durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il termine finale scada durante il periodo di tempo fissato dalla norma e non anche se inizi o si esaurisca in un momento immediatamente precedente o successivo al periodo considerato. (Conf 2407'70, mass n 348650' 1713'70, mass n 347659' 4028'69, mass n 344522).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)