Sez. 1, Sentenza n. 2036 del 13/02/2002 (Rv. 552217 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione ex art. 13 - bis del T.U. sull'immigrazione - Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale del Prefetto - Sussistenza - Trentino - Alto Adige - Ricorso per Cassazione proposto dal Prefetto di Bolzano congiuntamente al Ministero dell'Interno - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
È inammissibile, perché proposto da organo statuale non legittimato ex art. 13 bis (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n.113 ed in vigore dal 12 maggio 1999) del T.U. sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il ricorso per cassazione del Ministro dell'Interno avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b) del medesimo T.U. (nel quale è confluito l'art. 11, comma secondo, lett. b) della legge 6 marzo 1998 n. 40), atteso che, in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n.689 del 1981, il predetto articolo 13 bis, che, tra l'altro, deroga specificamente e totalmente ai commi primo e secondo dell'art.11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, conferisce al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero: e ciò in vista dell'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'Autorità locale, l'unica ritenuta idonea a valutare e contrastare - nei ristrettissimi tempi del procedimento - le ragioni della opposizione e per tali fini munita della necessaria autonomia funzionale; tale legittimazione personale permane nel corso del procedimento e si estende anche al giudizio di cassazione in forza della richiamata previsione normativa. Parimenti inammissibile è il ricorso prudenzialmente promosso dal Ministero dell'Interno unitamente al Prefetto di Bolzano, poiché lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ha soppresso la figura del Prefetto e ne ha demandato le attribuzioni al Commissario di Governo (art. 76, n. 3), facendo salve quelle ad esso devolute dalle leggi di pubblica sicurezza che sono affidate ai questori (art. 16, terzo comma).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 76, Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 16 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)