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Sez. 1, Sentenza n. 3354 del 06/03/2003 (Rv. 561827 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento del questore di trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea - Convalida - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale - Legittimazione pawwiva del questore - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561827-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione degli stranieri, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di convalida della misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea disposta dal questore, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 286/1998, proposto nei confronti del questore stesso, atteso che a quest'ultimo - a differenza che al prefetto, quanto al provvedimento di espulsione di sua competenza - non è dalla legge attribuita alcuna legittimazione processuale (attiva o passiva), che di conseguenza spetta, secondo le regole ordinarie, esclusivamente al Ministro, cui il ricorso va notificato presso l'avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)