Sez. 1, Sentenza n. 4284 del 08/05/1996 (Rv. 497475 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Oblazione - Esercizio - Termine - Decadenza - Rilevabilita d'ufficio -.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative, l'omesso esercizio del diritto di oblazione previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 entro il termine stabilito determina, in capo all'autore della violazione, la decadenza dal medesimo; tale decadenza, attenendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (quale è quella degli illeciti puniti con sanzione amministrativa), è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione o di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)