Sez. 1, Sentenza n. 8179 del 29/08/1997 (Rv. 507283 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Ordinanza ingiunzione emessa dall'UPICA - Versamento dell'importo ridotto alla Regione anziché all'UPICA - Inefficacia - Conseguenze - Decorrenza del termine perentorio di decadenza di sessanta giorni ex art. 16 della legge n. 689 del 1981 - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
IL pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative irrogate con ordinanza - ingiunzione dall'UPICA (ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato) non ha effetto, ai fini del rispetto del termine di decadenza (di carattere perentorio) di sessanta giorni dalla notifica di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, se eseguito dall'ingiunto in favore di soggetto del tutto diverso (nella specie, la Regione) rispetto al legittimo destinatario (nella specie, l'Upica).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)