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Sez. 1, Sentenza n. 4234 del 20/06/1983 (Rv. 429164 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ESTREMI - FUNZIONE - CONSEGUENZE - OMESSA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IN ORDINE AD UNA DOMANDA O AD UNA ECCEZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI RELATIVI - VIZIO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429164-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ESTREMI - FUNZIONE - CONSEGUENZE - OMESSA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IN ORDINE AD UNA DOMANDA O AD UNA ECCEZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI RELATIVI - VIZIO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Al fine dell'esatta osservanza dell'art. 342 cod. proc. civ. sebbene debba escludersi l'esigenza di formule sacramentali o speciali nella realizzazione della specificità dei motivi di appello, è tuttavia necessario, anche quando sia palese la volontà di impugnare in toto la sentenza di primo grado, che siano specificate con chiarezza e precisione le ragioni del gravame, senza possibilità di precisare in Atti successivi i motivi indicati genericamente nell'atto di appello, in quanto la specificità dei motivi prescritta dall'art. 342 citato assolve la duplice funzione di delimitare l'estensione del chiesto riesame e di indicare le ragioni concrete del medesimo. Consegue che non è configurabile il vizio di omessa pronunzia della sentenza di appello in ordine ad una domanda o ad un'eccezione se i relativi motivi d'impugnazione non siano stati specificamente proposti. (V 4196/81, mass n 414861; (V 2164/81, mass n 412883; (V 4942/80, mass n 408808).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)