Sez. 3, Sentenza n. 24000 del 16/11/2011 (Rv. 620491 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Decreto di trasferimento - Revoca - Ammissibilità - Limiti - Definitiva esecuzione del decreto - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato che fosse consentito l'esercizio del potere officioso di revoca del provvedimento traslativo, essendo stata proposta la relativa istanza allorquando risultavano già versati il prezzo di aggiudicazione, gli oneri notarili e le spese di imposta, catastali ed ipotecarie).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)