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Sez. 3, Sentenza n. 11316 del 15/05/2009 (Rv. 608268 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Revoca dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Concorso del relativo potere giudiziale con il diritto della parte interessata a proporre opposizione agli atti esecutivi - Relativo regime temporale - Individuazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608268-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata immobiliare, in mancanza di limiti normativi, il potere del giudice dell'esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre con la possibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ad istanza della parte interessata, con la precisazione che, mentre il potere di revoca giudiziale può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, per potersi avvalere del rimedio della suddetta opposizione la parte deve rispettare il termine perentorio di decadenza previsto dal citato art. 617, che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza del provvedimento impugnato ovvero di un atto successivo che lo presuppone.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)