Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011 (Rv. 620492 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Decreto di trasferimento - Revoca - Ammissibilità - Limiti - Definitiva esecuzione del decreto - Criteri di individuazione - Compimento da parte del cancelliere delle operazioni di cui all'art. 586 cod. proc. civ..
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)