Sez. 2, Ordinanza n. 1062 del 19/01/2026 (Rv. 677440-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Giudizio dinanzi al giudice di pace - Costituzione e contestuale deposito degli atti - Modalità ex art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis - Mediante posta elettronica certificata - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la costituzione con contestuale deposito di documenti non può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, in mancanza della disciplina regolamentare prevista dall'art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il legislatore si era riservato la modalità di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione che garantiva in via esclusiva la conoscibilità degli atti alla controparte: ne consegue che deve essere esclusa, in tale ipotesi, l'invocabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Costituzione art. 24, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)