Sez. U, Ordinanza n. 6074 del 04/03/2020 (Rv. 657219 - 03)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deposito telematico - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, Il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che l'operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 16 bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 16/01/2016
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)