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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20575 del 29/09/2020 (Rv. 659206 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Giudice di pace - Deposito telematico - Inammissibilità - Conseguenze - Deposito di copie analogiche - Attestazione di conformità - Necessità.
Stato
decisa il 2020-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659206-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, essendo ancora inefficace la disciplina del processo telematico, in assenza della normativa ministeriale, subordinata ad un previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 6, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)