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Sez. 1, Sentenza n. 12721 del 30/08/2002 (Rv. 558176 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero ex art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Decreto prefettizio di espulsione - Ricorso - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1223 del 1956 - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558176-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In caso di ricorso ovvero il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta la espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale su detto provvedimento amministrativo deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita. (Alla stregua di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero in quanto ritenuto persona pericolosa per la sicurezza o la moralità pubblica siccome indagato per vari reati, quali contrabbando, atti osceni, oltraggio, e per alcuni di essi condannato, giudicando sufficiente, per la legittimità di tale provvedimento, che, sulla base di concordanti indizi, lo straniero potesse probabilmente essere ascritto a una delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, senza attribuire alcun rilievo alla condotta dell'interessato successiva alla notifica allo stesso dell'avviso a cambiare vita, ed in particolare al reperimento di un'attività lavorativa idonea a consentirgli il mantenimento della sua famiglia.)

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)