Sez. 1, Sentenza n. 13740 del 18/09/2003 (Rv. 569284 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero ex art. 13, comma secondo, lettera c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 - Accertamento - Criteri.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta la espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che rinvia all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (dettato in tema di misure di prevenzione per persone socialmente pericolose), il controllo giurisdizionale sul provvedimento amministrativo va condotto tenendo presente che, prendendo in considerazione le discipline in esame diritti soggettivi di chi da tale provvedimento è colpito, non sono ammesse interpretazioni che attribuiscano all'amministrazione poteri i cui presupposti siano indeterminati, sicché, quando la norma indica nell'appartenenza dello straniero alla categoria delle persone pericolose di cui alla legge n. 1423 del 1956 il presupposto dell'espulsione, è escluso ogni giudizio di probabilità su tale appartenenza, essendo invece richiesto un accertamento rigoroso dei presupposti sulla base dei quali la legge consente di ascrivere il soggetto a una di quelle categorie. Pertanto, il giudizio di "appartenenza" alle dette categorie va compiuto utilizzando i criteri elaborati nell'applicazione delle misure di prevenzione, e dunque considerando la necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, l'attualità della pericolosità, e la necessità di un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)