Sez. 1, Sentenza n. 5661 del 10/04/2003 (Rv. 562576 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero ex art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Decreto prefettizio di espulsione - Ricorso - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1223 del 1956 - Accertamento - Criteri.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta la espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale su detto provvedimento amministrativo deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327 del 1988, essendo improntato al soddisfacimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e al rispetto dei diritti soggettivi del persone coinvolte nella misura, dall'altro. Tale riscontro va condotto sulla base degli stessi criteri che il giudice applica tutte le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l'attualità della pericolosità; c)la necessità di un esame globale della personalità del soggetto.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)