Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 03/12/1970 (Rv. 348869 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - SOSTITUZIONE - NOVAZIONE - RINNOVAZIONE - SIGNIFICATO RIGOROSAMENTE GIURIDICO - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO - SUFFICIENZA - SOSTITUZIONE - NOZIONE - RINUNCIA INCONDIZIONATA DEL PRECEDENTE CONDUTTORE - RAPPORTO CON IL NUOVO CONDUTTORE SPECIFICAMENTE AGEVOLATO - CONFIGURABILITA DELLA SOSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - SOSTITUZIONE - NOVAZIONE - RINNOVAZIONE - SIGNIFICATO RIGOROSAMENTE GIURIDICO - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO - SUFFICIENZA - SOSTITUZIONE - NOZIONE - RINUNCIA INCONDIZIONATA DEL PRECEDENTE CONDUTTORE - RAPPORTO CON IL NUOVO CONDUTTORE SPECIFICAMENTE AGEVOLATO - CONFIGURABILITA DELLA SOSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il legislatore, nel non assoggettare a proroga legale i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il primo marzo 1947, salvo che siano da considerarsi rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti, non ha usato queste espressioni nel loro significato rigorosamente giuridico, bensi per comprendere le varie ipotesi in cui il nuovo rapporto obbligatorio debba considerarsi la continuazione di altro soggetto a proroga, ancorche siano intervenute modificazioni o trasformazioni nell'oggetto, nel titolo o nella struttura. Ricorre l'ipotesi della sostituzione allorche, al di fuori degli altri due casi, sia intervenuta tra i due rapporto una stretta relazione genetica per la quale assume significato negoziale il fatto materiale della successione di un conduttore a un altro nel godimento di un medesimo immobile. Elemento costitutivo della sostituzione e il consenso delle tre parti interessate (locatore, conduttore esercente e nuovo conduttore), necessariamente coordinato al fine della Costituzione di un nuovo rapporto il quale deve essere per tutte le parti la causa unica ed esclusiva della cessazione del precedente. Pertanto non puo sussistere nesso genetico con il vecchio contratto quando il nuovo, con diverso conduttore, sia completamente avulso da quello precedente, gia estintosi al momento del sorgere del nuovo per rinuncia unilaterale ed incondizionata alla proroga legale da parte del conduttore precedente, anche se motivata dalla prospettiva di agevolare la stipulazione del nuovo contratto con un nuovo determinato conduttore.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)