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Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 15/05/1973 (Rv. 364024 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE (DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE) - RINNOVAZIONE O SOSTITUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364024-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE (DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE) - RINNOVAZIONE O SOSTITUZIONE - NOZIONE.*

Il legislatore, nel non assoggettare a proroga legale i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il primo marzo 1947, salvo che siano da considerarsi rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti, non ha usato queste espressioni nel loro significato rigorosamente giuridico, bensi per comprendere le varie ipotesi in cui il nuovo rapporto obbligatorio debba considerarsi la continuazione di altro soggetto a proroga, ancorche siano intervenute modificazioni o trasformazioni nell'oggetto, nel titolo o nella struttura. (Conf 2540/70, mass n 348869).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)