Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 07/03/1978 (Rv. 390501 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SOSTITUZIONE - ACCORDO TRILATERO FRA LOCATORE, PRECEDENTE CONDUTTORE E CONDUTTORE SUCCESSIVO - NECESSITA - CONTESTUALITA DEI CONSENSI - IRRILEVANZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL LOCATORE MA MANCANZA DI SUA PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO FRA I DUE CONDUTTORI - SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SOSTITUZIONE - ACCORDO TRILATERO FRA LOCATORE, PRECEDENTE CONDUTTORE E CONDUTTORE SUCCESSIVO - NECESSITA - CONTESTUALITA DEI CONSENSI - IRRILEVANZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL LOCATORE MA MANCANZA DI SUA PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO FRA I DUE CONDUTTORI - SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Perche si abbia sostituzione delle locazioni ai sensi dell'art 2 della legge n 253 del 1950 il legame materiale della successione di un conduttore ad un altro nel godimento del medesimo immobile deve assumere un significato negoziale nell'ambito di un accordo trilatero fra i soggetti interessati: locatore, precedente conduttore e quello successivo, in quanto rivolto al fine di costituire un nuovo rapporto locatizio, che deve essere per tutte le predette parti la causa unica ed esclusiva della cessazione del precedente. Pertanto, sebbene per l'accordo trilaterale non occorre la contestualita dei consensi, che possono risultare da Atti distinti ma coordinati al fine della sostituzione della locazione, allorche il locatore, pur a conoscenza dell'accordo fra i conduttori successivi, non manifesti alcuna volonta di partecipazione ad esso, ma si limiti, in via autonoma, a stipulare la nuova locazione, non puo affermarsi concluso il negozio plurilaterale. (V 2540/70, mass n 348869; (V 2762/70, mass n 349243).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)