Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17027 del 25/07/2014 (Rv. 632143 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Certificato di origine della merce (FORM - A) - Richiesta di informazioni sulla sua falsità da parte dello Stato importatore- Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, lo Stato importatore può chiedere notizie allo Stato esportatore sulla regolarità ed esistenza della certificazione di origine da quest'ultimo rilasciata, ma è tenuto a rispettare l'esito dei controlli sollecitati, trovando origine tale obbligo di conformazione alle dichiarazioni dell'autorità doganale del paese esportatore dal diritto comunitario e dal sistema dei controlli "a posteriori", previsto dall'art. 94 del Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993, che è funzionale non solo ad impedire frodi, ma anche a salvaguardare l'esportatore da eventuali errori che dipendano dalla P.A. e non siano, quindi, a lui riferibili.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 85, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)