Sez. 4, Sentenza n. 2760 del 01/03/1983 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158135 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - PERIZIA - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI PERITALI - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - PERIZIA - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI PERITALI - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
La perizia, più che un mezzo di prova, costituisce un elemento sussidiario per la valutazione delle risultanze processuali o per l'assunzione di quei mezzi istruttori che richiedono una particolare esperienza tecnica; essa fallirebbe al suo scopo se il giudice non potesse porre a fondamento del proprio convincimento e trasfondere nella motivazione della sentenza le osservazioni del perito o comunque fare ad esse riferimento. Pertanto il giudice, allorché ritiene di dover aderire agli accertamenti tecnici del perito, reputabili conformi alle risultanze processuali ed ai principi scientifici comunemente accertati, non è tenuto a motivare diffusamente sulle ragioni che giustificano tali conclusioni per confutare la tesi contraria sostenuta dalle parti, altrimenti indugerebbe in inutili e superflue ripetizioni sui motivi che hanno indotto i periti a quelle conclusioni. (V mass n 144743; (V mass n 146317; (V mass n 140734, che affermano l'opposto principio di un'analitica motivazione in caso di dissenso dalle conclusioni peritali; (Conf mass n 132297).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)