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Sez. 1, Sentenza n. 15131 del 23/11/2000 (Rv. 542084 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi interruttivi - Efficacia interruttiva - Condizioni - Dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale depositata - Efficacia interruttiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542084-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti) e senza astensione dall'attività difensiva. Ne consegue che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)