Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 08/05/2003 (Rv. 562752 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore - Efficacia interruttiva - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall'art. 300 cod. proc. civ. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi che giustificano l'applicazione dell'art. 300 cod. proc. civ., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione viene resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale, dei requisiti di forma prescritti (formulazione in udienza o in atto notificato alle parti), e della astensione dall'attività difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)