diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3644 del 15/06/1982 (Rv. 421611 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - INCIDENZA - FATTI NEGATIVI - PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1982-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421611-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - INCIDENZA - FATTI NEGATIVI - PROVA - CONTENUTO.*

L'Onere della prova dei fatti costitutivi del diritto o di quelli modificativi, impeditivi o estintivi grava su colui che faccia valere il diritto stesso o che ne eccepisca la modificazione, lo impedimento o l'Estinzione, anche se tali fatti siano negativi, comportando la loro negatività non già l'inversione dell'Onere suddetto, ma soltanto che la relativa prova deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari. (V 2586/81; (V 2354/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)