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Sez. 3, Sentenza n. 5095 del 11/06/1987 (Rv. 453694 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATA VENDITA DI FONDI RUSTICI DI IMPONIBILE SUPERIORE A LIRE MILLE NEL BIENNIO PRECEDENTE - ONERE PROBATORIO - A CARICO DI CHI INVOCA IL DIRITTO - ASSOLVIMENTO - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453694-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATA VENDITA DI FONDI RUSTICI DI IMPONIBILE SUPERIORE A LIRE MILLE NEL BIENNIO PRECEDENTE - ONERE PROBATORIO - A CARICO DI CHI INVOCA IL DIRITTO - ASSOLVIMENTO - MODALITÀ.*

Poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce, secondo la formulazione dell'art. 8, comma primo, della legge n. 590 del 1965, una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione (e di quello succedaneo di riscatto) in capo al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente ovvero al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971), la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo, comportando ciò non già l'inversione dell'Onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari. Tale prova può essere data anche mediante testimoni (che dimostrino la conservazione della proprietà di tali fondi per tutto il biennio) o mediante presunzioni (ad esempio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). (V 8203644/82, mass n 421611; (V 8002586/80, mass n 413361; (V 8002354/80, mass n 406044; (Conf 8601614/86, mass n 444983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)