Sez. 3, Sentenza n. 1614 del 10/03/1986 (Rv. 444983 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - INSORGENZA IN CAPO AL COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA DAL CONCEDENTE OVVERO AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - CONDIZIONI - MANCATA VENDITA DI FONDI RUSTICI NEL BIENNIO PRECEDENTE - INCLUSIONE - PROVA RELATIVA - SPETTANZA AL SOGGETTO ESERCITANTE UNO DEI PREDETTI DIRITTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - INSORGENZA IN CAPO AL COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA DAL CONCEDENTE OVVERO AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - CONDIZIONI - MANCATA VENDITA DI FONDI RUSTICI NEL BIENNIO PRECEDENTE - INCLUSIONE - PROVA RELATIVA - SPETTANZA AL SOGGETTO ESERCITANTE UNO DEI PREDETTI DIRITTI.*
Poiché la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce, secondo la formulazione dell'art. 8, comma primo, della legge n. 590 del 1965, una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione (e di quello succedaneo di riscatto) in capo al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente ovvero al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971), la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo, comportando ciò non già l'inversione dell'Onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari. (V 3644/82, mass n 421611).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)