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Sez. L, Sentenza n. 2348 del 12/04/1980 (Rv. 406041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DISPOSTA CON SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA E VOLONTARIAMENTE ATTUATA DAL DATORE DI LAVORO - SENTENZA DI RIFORMA EMESSA A SEGUITO DI APPELLO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI DETTA SENTENZA - ILLEGITTIMITA - LIMITI - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DISPOSTA CON SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA E VOLONTARIAMENTE ATTUATA DAL DATORE DI LAVORO - SENTENZA DI RIFORMA EMESSA A SEGUITO DI APPELLO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI DETTA SENTENZA - ILLEGITTIMITA - LIMITI - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE.*

Qualora a seguito di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva sia stata disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, volontariamente attuata dalla parte obbligata, viene ad essere ripristinato l'originario rapporto di lavoro e riprendono vigore le correlative quiescenti obbligazioni delle due parti, con la conseguenza che il recesso del datore di lavoro, prima del passaggio in giudicato della sentenza di appello che riformi quella di primo grado, ove non si inquadri in alcuna delle previsioni, formali o sostanziali, di legge o di contratti collettivi, di legittima risoluzione del rapporto, non puo che essere inefficace e annullabile o nullo ai sensi delle Disposizioni di cui alla legge n 604 del 1966 e dell'art 18 della legge n 300 del 1970 ed il lavoratore ha il diritto di chiedere ed ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. (nella specie, il lavoratore, spontaneamente reintegrato dal datore di lavoro a seguito della sentenza di primo grado, veniva licenziato sulla base della sentenza di appello, non ancora passata in giudicato, che riteneva giustificato il recesso del datore di lavoro che aveva dato luogo alla controversia. Il lavoratore, a seguito di nuovo ricorso, otteneva di essere reintegrato nel posto di lavoro. La suprema Corte, sulla base del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)