Sez. L, Sentenza n. 5141 del 26/07/1983 (Rv. 430002 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DISPOSTA CON SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RIFORMA - AFFERMAZIONE DELL'INAPPLICABILITÀ AL RAPPORTO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EFFETTI - DIRITTI DEL LAVORATORE CONSEGUENTI ALLA DISPOSTA REINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DISPOSTA CON SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RIFORMA - AFFERMAZIONE DELL'INAPPLICABILITÀ AL RAPPORTO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EFFETTI - DIRITTI DEL LAVORATORE CONSEGUENTI ALLA DISPOSTA REINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui la provvisoria esecutività della sentenza pretorile che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore continua a spiegare effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma emessa dal giudice d'appello e dichiarativa della legittimità del licenziamento, con la conseguenza che il lavoratore, del quale il datore di lavoro non abbia attuato la reintegrazione, non è tenuto a restituire la retribuzione percepita (a norma del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) nel periodo compreso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello e mantiene inoltre il diritto alla retribuzione fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma, opera soltanto allorché il rapporto di lavoro oggetto della controversia sia assoggettato al cosiddetto regime di stabilità reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e non anche quando la sentenza di riforma abbia affermato non solo la legittimità del licenziamento ma anche l'inapplicabilità di detta norma al rapporto di lavoro per difetto dei requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 35 della stessa legge e l'applicabilità invece a tale rapporto del regime obbligatorio di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966. (V 1669/82, mass n 419498; (V 4563/80, mass n 408398; (V 2348/80, mass nn 406041 e 406040; (V 1094/78, mass n 390464).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)