Sez. L, Sentenza n. 4563 del 15/07/1980 (Rv. 408398 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITA PROVVISORIA - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI RIFORMA DI SECONDO GRADO ANCORA NON PASSATA IN GIUDICATO - CONSEGUENTE IMPEDIMENTO DEL DATORE DI LAVORO ALLA REINTEGRAZIONE ED INADEMPIMENTO DELLO STESSO ALL'OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - TUTELA DEL LAVORATORE - MEZZI ESPERIBILI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITA PROVVISORIA - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI RIFORMA DI SECONDO GRADO ANCORA NON PASSATA IN GIUDICATO - CONSEGUENTE IMPEDIMENTO DEL DATORE DI LAVORO ALLA REINTEGRAZIONE ED INADEMPIMENTO DELLO STESSO ALL'OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - TUTELA DEL LAVORATORE - MEZZI ESPERIBILI.*
Il principio che gli effetti della provvisoria esecuzione di una sentenza di primo grado, riformata dalla sentenza di appello, si protraggono fino al passaggio in giudicato di quest'ultima si applica tanto nell'ipotesi che la provvisoria esecuzione sia stata autorizzata dal giudice quanto nell'ipotesi che - come nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro - discenda direttamente dalla legge ed indipendentemente dal fatto che la sentenza sia stata eseguita attraverso un procedimento coattivo o per ottemperanza spontanea del condannato. Pertanto, reintegrato il lavoratore nel posto di lavoro, a seguito di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, l'impedimento frapposto dal datore di lavoro alla prestazione lavorativa e l'inadempimento della obbligazione retributiva, sulla base della sentenza di riforma della prima anteriormente al suo passaggio in giudicato, comporta che il lavoratore puo legittimamente ricorrere non all'Azione esecutiva ex art 612 cod proc civ e neppure ad una ulteriore Azione di reintegrazione e di risarcimento ex art 18 dello statuto dei lavoratori, in Mancanza di un secondo licenziamento illegittimo, bensi ad un'autonoma Azione di cognizione per la tutela, in forza della prima decisione provvisoriamente esecutiva, del suo diritto al mantenimento del posto di lavoro ed alla retribuzione da parte del datore di lavoro, con la conseguente legittima condanna di questo ultimo - secondo i principi generali - a riammettere il lavoratore nell'azienda ed a corrispondergli la paga. (V 2348/80, mass n 406040; (V 116/72, mass n 355844; (V 2453/69, mass n 341964; (V 1175/69, mass n 339764; (contra 1233/76, mass n 379931, sulla prima parte); (contra 2348/80, mass n 406041, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)