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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020 (Rv. 660022 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedimentali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Tassatività - Esclusione - Contegno processuale - Rilevanza - Giudizio di inattendibilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2020-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660022-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)