Sez. 1 - , Ordinanza n. 14674 del 09/07/2020 (Rv. 658388 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione di credibilità – Criteri – Violazione - Sindacato di legittimità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)