diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 23/07/1991 (Rv. 473284 - 01)

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Costituzione in mora - In genere | Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473284-01

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Costituzione in mora - In genere

La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)