Sez. 1, Sentenza n. 6212 del 01/06/1991 (Rv. 472481 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami | Sentenze in materia di ineleggibilità a consigliere comunale - Giudizio di appello - Art. 82 bis terzo comma D.P.R. n. 570 del 1960 (aggiunto dall'art. 1 legge n. 1147 del 1966) - Applicazione di norme e termini del giudizio di primo grado - Rinvio recettizio - Mancato deposito in Cancelleria del ricorso notificato nel termine previsto - Inammissibilità dell'appello - Sussistenza - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per raggiungimento dello scopo - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami
Il comma terzo dell'art. 82-bis d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (aggiunto dall'art. 1 legge 23 dicembre 1966 n. 1147), allorquando dispone che al giudizio di appello avverso le sentenze in materia di ineleggibilità a consigliere comunale si applicano le norme di procedura e i termini stabiliti per il giudizio di primo grado, opera un rinvio recettizio a quest'ultima disciplina. Pertanto, nel caso in cui il ricorso notificato non sia stato depositato in cancelleria entro dieci giorni dalla notifica del ricorso stesso e del decreto che fissa l'udienza - come prescritto per il giudizio di primo grado e sanzionato espressamente, a pena di decadenza, dal comma quinto del citato art. 82 - l'appello deve ritenersi inammissibile (sin dall'origine) e non solo improcedibile, atteso che il deposito in cancelleria del ricorso notificato è un atto che completa la fattispecie della proposizione dell'impugnazione e che è costitutivo di quest'ultima, senza che di conseguenza l'inosservanza di tale termine possa essere sanata a norma dell'art. 156 cod. proc. civ. per raggiungimento dello scopo. (V. mass n. 451767; (V. mass n. 461050, sulla seconda parte; (V. mass n. 457758, sulla seconda parte; (V. mass n. 418045; (SUD mass n. 448348, sulla seconda parte).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)