Sez. 2, Sentenza n. 2503 del 06/07/1976 (Rv. 381300 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI - AZIONE PETITORIA DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - SPONTANEA REINTEGRAZIONE DELLO SPOGLIO - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI - AZIONE PETITORIA DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - SPONTANEA REINTEGRAZIONE DELLO SPOGLIO - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art 705 cod proc civ, perche il convenuto in giudizio possessorio possa instaurare giudizio petitorio e necessario il previo concorso di due condizioni: a) la definizione del giudizio possessorio, mediante sentenza non piu soggetta ad impugnazione o formale dichiarazione di Estinzione del processo; b) l'esecuzione, in via spontanea o forzata, del provvedimento del giudice in ordine al possesso, indipendentemente dai motivi che, nella prima ipotesi, l'abbiano determinata. La spontanea reintegrazione dello spogliato nel possesso nella pendenza del giudizio possessorio, non e quindi idonea a rimuovere il divieto di promuovere il giudizio petitorio, salvo che ad essa si accompagni un provvedimento che prendendo atto dell'acquiescenza nella quale si risolve l'esecuzione medesima definisca il procedimento possessorio. (V 1496/69, mass n 340314; (V 1172/67, mass n 327621).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)