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Sez. L, Sentenza n. 6422 del 28/11/1988 (Rv. 460753 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PER SPESE OSPEDALIERE O PER INDENNITÀ LIQUIDATE ALL'ASSICURATO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'ISTITUTO - CONTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA PROVENIENTE DALL'INAIL - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460753-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PER SPESE OSPEDALIERE O PER INDENNITÀ LIQUIDATE ALL'ASSICURATO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'ISTITUTO - CONTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA PROVENIENTE DALL'INAIL - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel caso di Azione di rivalsa dell'Inail nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore assicurato, l'istituto, che sostenga di aver erogato delle somme a seguito dell'infortunio per spese ospedaliere o per indennità liquidate all'assicurato, deve dare la prova di avere effettivamente sostenuto tali esborsi, fornendo altresì al giudice il riscontro documentale delle diagnosi formulate dai suoi sanitari circa la natura e gli esiti (temporanei o permanenti) delle lesioni o delle malattie riportate dall'assicurato a seguito dell'infortunio indennizzabile, con la conseguenza che - in caso di contestazione della documentazione medica proveniente dall'Inail (che non ha carattere vincolante) - il giudice del merito può ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio. (V 1702/87, mass n 451088; (V 3353/82, mass n 421336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)