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Sez. L, Sentenza n. 3353 del 02/06/1982 (Rv. 421336 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - ASSISTENZA SANITARIA - INDENNITÀ - INDEBITA EROGAZIONE DI UNA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - AZIONE DI RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - LIMITI E DEROGHE EX ART. 80 DEL REGOLAMENTO R.D. N. 1422 DEL 1924 OVVERO OPERANTI IN MATERIA DI ERRORE DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA CORRESPONSIONE DI SOMME RICEVUTE IN BUONA FEDE DAI DIPENDENTI PUBBLICI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421336-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - ASSISTENZA SANITARIA - INDENNITÀ - INDEBITA EROGAZIONE DI UNA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - AZIONE DI RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - LIMITI E DEROGHE EX ART. 80 DEL REGOLAMENTO R.D. N. 1422 DEL 1924 OVVERO OPERANTI IN MATERIA DI ERRORE DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA CORRESPONSIONE DI SOMME RICEVUTE IN BUONA FEDE DAI DIPENDENTI PUBBLICI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'erogazione, da parte dell'i.N.A.I.L., di una prestazione assicurativa non dovuta integra un pagamento indebito che giustifica l'Azione di ripetizione secondo il principio generale stabilito dall'art. 2033 cod. civ.; tale ripetizione (che non può essere esclusa sulla base dell'affermazione di una sorta di autoresponsabilità della P.a. O in forza del principio della presunzione di legittimità degli Atti amministrativi) non è soggetta alle limitazioni e deroghe previste in materia pensionistica per errori sulla liquidazione dall'art. 80 del regolamento sulla Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia approvato con R.d. 28 agosto 1924 n.1422, né a quelle operanti in materia di errore dell'amministrazione nella corresponsione di somme percepite in buona fede dai dipendenti pubblici, tenuto conto del carattere eccezionale delle une e delle altre e della loro conseguente inestensibilità a fattispecie diverse. (V 4069/80, mass n 407973; (Conf 2545/81, mass n 413320).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Preleggi art. 14, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)